Ufficio Tributi

L’ufficio tributi si occupa di fornire informazioni sull’iter completo della gestione dei tributi comunali ai cittadini.

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Competenze

  •  Procedure connesse alla tassa rifiuti (TARI)
  • gestione dell'imposta di bollo virtuale e dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • adempimenti previsti per i sostituti d'imposta.
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Tipo di organizzazione

Municipium

Elenco servizi offerti

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Sede principale

Palazzo comunale

Via del Castello, 133, 56040 Casale Marittimo PI, Italia

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Ulteriori Informazioni

Orari

  • Lunedì Dalle 9:00 alle 12:00
  • Martedì Dalle 9:00 alle 12:00
  • Mercoledì Dalle 9:00 alle 12:00
  • Giovedì Dalle 9:00 alle 12:00
  • Venerdì Dalle 9:00 alle 12:00

Allegati TASI

Regolamento TASI


IMU 2023

(Imposta Municipale Unica)

 Versamento Acconto: 16 Giugno 2023

Versamento Saldo: 16 Dicembre 2023

 

Per l’anno 2023 si confermano le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale  Unica per l’anno 2022 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.


Si elencano di seguito le aliquote stabilite per le varie tipologie di immobili con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2022, di seguito riportate:

  • Altri Fabbricati (Seconde case, Case a Disposizione, ecc.) – 10,6 per mille;
  • Aliquota per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta ivi residenti 7,6 per mille;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 aliquota 1 per mille;
  • Immobili destinati all’esercizio di attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato aliquota 7,6 per mille;
  • Aliquota per le Abitazioni principali di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze di categoria C/2 – C/6 e C/7 (max 1 per categoria) 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;
  • Aliquota prevista per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie 10,6 per mille;
  • Terreni: esenti

 

Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24.

 

Nell’ottica di agevolare il cittadino ad adempiere al versamento dell’acconto IMU 2023, si informa che utilizzando il calcolatore online “calcolo IMU/2023” pubblicato nell’home-page del sito internet del Comune di Casale Marittimo, i contribuenti, inserendo i propri dati, possono effettuare il calcolo dell’acconto IMU 2023 on line. E’ anche possibile stampare il correlato modello F24 compilato.


Calcolo e versamento dell’IMU

L' IMU è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 aprile, l’Imu è dovuta a partire dal mese di maggio.

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo.

L'importo minimo da versare è pari a € 12,00 per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili. 

Accedi al calcolo IMU  per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo modello F24. 

Il link sottostante costituisce semplicemente uno strumento di ausilio al contribuente per il calcolo dell'IMU, ma non è esaustivo delle disposizioni di legge, nè di regolamento, alle quali si rinvia per completezza.

Il Comune di Casale Marittimo declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da errata interpretazione dello schema di calcolo, da errori di calcolo o bug del software.

L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli ed è invitato a verificarne sempre l'esattezza prima di procedere con il pagamento.

Calcolo Anutel


Immobili soggetti all'IMU

Il presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Casale Marittimo.
Il possesso dell’abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.


Dichiarazione IMU

I soggetti passivi presentano la dichiarazione ordinariamente entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data d’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) così come modificato dall’art. 3, comma 1 D.L. 198/2022 (decreto mille proroghe) il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno d’imposta 2021 è differito al 30 giugno 2023.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili. 

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.)
Con il Decreto direttoriale del 29 luglio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro  dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.


La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio protocollo, alternativamente tramite:


- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3,
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- invio con posta certificata all’indirizzo PEC del Comune;
- consegna diretta all’ufficio protocollo;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando
sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno

Riferimenti Normativi


Esenzioni IMU

Casistiche di esonero dal pagamento dell'IMU 2022 a seguito dell'emergenza COVID-19


In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull’IMU 2022:

 

  • Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9/ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023) con il modello di dichiarazione d cui al D.M. 30 ottobre 2012, indicando nelle annotazioni il possesso dei requisiti

  • Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuato dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;


RIDUZIONI IMU


1) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:
 

  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che:
  1. il contratto di comodato sia registrato;
  2. il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  3. il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Allegati IMU


Canone unico patrimoniale - Occupazione suolo pubblico

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il Canone Patrimoniale è un corrispettivo dovuto da chiunque (un privato, un’azienda, un’associazione, un partito politico) necessiti di occupare per scopi specifici, una parte di terreno pubblico.

Cose da sapere

Sono considerati spazi ed aree pubbliche:

  • le strade;
  • le vie;
  • le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune;
  • le aree destinate a mercati anche attrezzate;
  • i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

Le tipologie di occupazione soggette all’imposta sono:

  • tavoli, sedie e altre attrezzature per attività di somministrazione (bar);
  • Impalcature per lavori di attività edilizia;
  • Gazebi per propaganda elettorale o per promuovere qualsiasi ricerca scientifica (AIRC, AIL ecc.);
  • Posteggi mercato settimanale e mercato agricolo;
  • spettacoli viaggianti;

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:

  • occupazioni permanenti, quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
  • occupazioni temporanee, quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti.

Come fare la domanda: 

Vediamo insieme il corretto iter per presentare la domanda di occupazione di spazi ed aree in via permanente o temporanea:

 

  • Compilare la modulistica “Modulo di richiesta occupazione suolo pubblico”
  • Presentare all’Ufficio Tributi del Comune domanda in carta legale (marca da bollo 16,00 Euro) volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di autorizzazione nei seguenti termini:
  • per le occupazioni permanenti, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione;
  • per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
  • Allegare alla domanda, la planimetria dell’area da occupare e una marca da bollo da 16,00 euro per l’autorizzazione.
  • Ritirare il bollettino (prima del ritiro dell’autorizzazione) per il versamento del canone calcolato direttamente dall’ufficio: il canone unico verrà calcolato direttamente dall’ufficio, e dovrà  essere versato prima del ritiro della concessione.

Il pagamento del canone per l’occupazione temporanea deve avvenire in un’unica soluzione prima del rilascio dell’autorizzazione.


Allegati Canone unico 

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Tariffe Canone Unico 


Imposta di Soggiorno

Il Comune di Casale Marittimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2019 ha istituito l’Imposta di Soggiorno; per l’anno 2023 la Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 22/12/2023 ha modificato il Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno. L'imposta è applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2024 la Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 29/11/2023 ha determinato le nuove tariffe da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel territorio comunale secondo le modalità di cui al Regolaemnto comunale dell'Imposta di Soggiorno.

Si ricorda che tra le strutture ricettive tenute ad applicare l’Imposta di Soggiorno, sono compresi anche gli alloggi destinati alle locazioni turistiche. Nel caso di specie, il soggetto che incassa il canone di locazione o corrispettivo ovvero il locatore o l’intermediario immobiliare (agenzia – portale) è tenuto all’effettuazione di tutti gli adempimenti relativi all’Imposta di Soggiorno alla stregua di ogni altro gestore di struttura ricettiva.

Adempimenti per il Comune

Registrazione locazioni turistiche su portale Regione Toscana
Con la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale) è stato introdotto in Toscana l’obbligo, per le Locazioni Turistiche, di effettuare una Comunicazione al Comune di pertinenza relativamente ad informazioni anagrafiche, catastali e altro sul proprio alloggio (art. 70 LR 86/2016).
Le Locazioni Turistiche dovranno pertanto registrarsi sul nuovo portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza.
Alla conclusione del processo di registrazione, verrà creato un codice regionale univoco identificativo dell’alloggio: contestualmente all’obbligo di Comunicazione al Comune, saranno anche forniti gli accessi per la piattaforma online dedicata all’invio della movimentazione (arrivi e partenze) per l’Istat (come previsto dalla Legge Regionale 86/2016).
Istruzioni per  l’accesso al portale Regionale Toscana e l’attivazione dell’account al seguente link: http://wci.unicom.uno/locazioni-turistiche-1-marzo-2019/

Comunicazione telematica degli alloggi destinati a locazione per finalità turistiche nella provincia di Pisa: https://pisa.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Comunicazioni presenze e versamenti per il Comune

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale in materia di Imposta di Soggiorno:

  • riscossione (e rilascio di relativa ricevuta) dell’imposta di soggiorno con riferimento a ciascuna persona che pernotta nelle strutture ricettive per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • riversamento a favore del Comune di Casale M.mo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è intervenuta la riscossione dell’Imposta di Soggiorno (da effettuarsi con pagamento tramite Modello F24 – codice tributo 3936); eventuali ulteriori modalità di versamento dell'Imposta saranno comunicate preventivamente dall'Amministrazione Comunale;
  • presentazione della dichiarazione mensile al Comune di Casale M.mo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata riscossa l’Imposta di Soggiorno, indicando: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta, gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
  • La dichiarazione deve essere compilata esclusivamente on-line tramite l’apposito software che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione: https://casale-marittimo.comune-online.it/web/ids/benvenuto

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
b) i familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all’articolo 1;
c) coloro che, non residenti nel Comune di Casale Marittimo, prestano attività lavorativa presso qualsiasi delle strutture ricettive sopra indicate;
d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

e) i disabili non autosufficienti più un accompagnatore;
f) i gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
g) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio;
h) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l’esenzione si applica per ciascuna guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
i) gli iscritti a manifestazioni turistico-sportive patrocinate dal Comune di Casale Marittimo nonché i soggetti preposti all’assistenza tecnica e all’organizzazione della manifestazione stessa;
 

L’applicazione delle esenzioni è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una
dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

 

Dichiarazione Annuale Agenzia delle Entrate
Nel 2020 con D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 - art. 180, è stato introdotto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno di ogni anno, con i dati riferiti all’anno di imposta precedente,
attraverso il portale appositamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it/ Compilare la modulistica che trovate nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni. 
Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti).

 

Il Conto di gestione - Modello 21
Scadenza - Modalità di presentazione e di compilazione

Si ricorda che per l'Imposta drelativa all'anno 2024 i gestoru delle strutture ricettive non avranno più l'obbligo di presentazione del conto della gestione - Modello 21.
 

Scadenza della presentazione: 


Entro il 30 Gennaio di ogni anno per l'anno precedente

Link al portale

Il portale permette ai gestori delle strutture ricettive di compilare e trasmettere i dati relativi alle presenze degli ospiti e di calcolare l'importo dell'imposta dovuta. La compilazione della dichiarazione può essere eseguita attraverso tre diversi metodi:

Dichiarazione Presenze
Il servizio è finalizzato a permettere agli utenti ‘certificati' di presentare on-line la dichiarazione mensile relativa all'Imposta di Soggiorno. Il legale rappresentante della struttura ricettiva, dopo essersi identificato, compila il modulo della dichiarazione e lo invia on-line tramite portale. E' inoltre possibile comunicare gli estremi dei pagamenti effettuati.

 

Registro Presenze
Questo servizio si propone di fornire all' utente ‘certificato' un supporto alla gestione delle presenze registrando i check-in e check-out nonché eventuali esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno. A fine periodo di dichiarazione il legale rappresentante della struttura ricettiva, a seguito delle presenze precedentemente registrate, genera la dichiarazione che esce già compilata automaticamente dal sistema e pronta per l'invio on-line. E' sempre possibile comunicare gli estremi dei pagamenti effettuati.


 
Modello 21
Il servizio permette ai gestori delle strutture ricettive la redazione del Modello 21. Il Modello 21 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio.


 
Caricamento Presenze
Le strutture ricettive dotate di un'applicazione gestionale propria di Registro Presenze possono effettuare il caricamento dei check-in e check-out in modalità massiva nel portale Imposta di Soggiorno. A questo scopo la struttura può produrre un flusso excel dal proprio gestionale conformemente alla descrizione prevista. Questo servizio elabora il file e i dati caricati sono resi disponibili sul 'Registro presenze'. A fine periodo di dichiarazione il legale rappresentante della struttura ricettiva, collegandosi al servizio Registro presenze, genera la dichiarazione che esce già compilata automaticamente e pronta per l'invio on-line.


Allegati Imposta di Soggiorno

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024, 15:25

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