IMU 2021 - SCADENZA MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021
inserita il: 06/06/2021 21:23
VERSAMENTO ACCONTO
SCADENZA MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021
Si ricorda ai contribuenti che il prossimo 16 giugno scadrà il termine per il versamento dell’acconto IMU 2021, da calcolare applicando le aliquote stabilite per le varie tipologie di immobili con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2021, di seguito riportate:
- Altri Fabbricati (Seconde case, Case a Disposizione, ecc.) – 10,6 per mille
- Aliquota per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta ivi residenti 7,6 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 aliquota 1 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) aliquota 2,5 per mille
- Immobili destinati all’esercizio di attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato aliquota 7,6 per mille
- Aliquota per le Abitazioni principali di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze di categoria C/2 – C/6 e C/7 (max 1 per categoria) 6,00 per mille con detrazione di € 200,00
- Aliquota prevista per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie 10,6 per mille
- Terreni: esenti
Casistiche di esonero dal pagamento dell'acconto IMU 2021 a seguito dell'emergenza COVID-19
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull’IMU 2021:
- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9/ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuato dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- L’articolo 6-sexies del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha disposto l’esenzione dalla prima rata dell’ Imu degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo D.L. 41/2021; l’agevolazione Imu compete solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitano l’attività di cui sono gestori: “In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.”